(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Autonoma Valle d'Aosta n. 37 del 23 agosto 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In applicazione di quanto previsto  dal  decreto  legislativo  3
marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per  la
Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico),
e al fine di armonizzare i principi della legge 13  luglio  2015,  n.
107 (Riforma del sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e
delega per il riordino delle disposizioni legislative  vigenti),  con
le specificita' dell'ordinamento scolastico della Valle  d'Aosta,  la
presente legge detta disposizioni per: 
    a)  dare  piena  attuazione  al  processo  di   autonomia   delle
istituzioni scolastiche di cui alla legge regionale 26  luglio  2000,
n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche); 
    b) affermare il ruolo centrale della scuola nella societa'  della
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze  degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 
    c)  valorizzare  le  specificita'  e   l'unicita'   del   modello
pedagogico  delle   scuole   dell'infanzia   in   quanto   funzionale
all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini; 
    d) contrastare le disuguaglianze socio-culturali; 
    e)  prevenire  e  recuperare   l'abbandono   e   la   dispersione
scolastica, in coerenza con il profilo educativo e professionale  dei
diversi gradi di istruzione; 
    f) assicurare i necessari supporti organizzativi e  didattici  ai
soggetti con bisogni educativi  speciali,  in  funzione  del  diritto
all'istruzione e del raggiungimento del successo formativo; 
    g) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente  di
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e
di educazione alla cittadinanza attiva; 
    h) garantire il diritto allo studio e  le  pari  opportunita'  di
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  istituzioni  scolastiche
effettuano la programmazione triennale dell'offerta formativa,  anche
attraverso il potenziamento del tempo scolastico, oltre i modelli e i
quadri orari, nei limiti della dotazione organica  assegnata,  tenuto
conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 
  3.  La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il
raggiungimento degli obiettivi  formativi,  la  valorizzazione  delle
potenzialita' e degli stili di apprendimento, nonche' della comunita'
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo,  nel
rispetto  della  liberta'  di  insegnamento,  la  collaborazione,  la
progettazione, l'interazione con le famiglie e con il territorio sono
perseguiti  mediante  le  forme   di   flessibilita'   dell'autonomia
didattica e organizzativa di cui all'art. 9 della l.r. 19/2000.